Art. 8.
 
   1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n.
15  "interventi   nel   settore   della   promozione   degli   scambi
socio-culturali"  e'  autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la
spesa di L. 70.000.000.
   2.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979,
n. 8 "Soppressione dei centri di servizi culturali e  dei  centri  di
servizi  sociali  -  Delega  ai  comuni  delle funzioni in materia di
promozione educativa e  culturale"  e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 400.000.000.
   3.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985,
n. 17 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di  interesse
locale",  e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1988 la spesa di
L. 2.300.000.000.
   4.  Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987,
n.  3  "Interventi  finanziari  per  la  realizzazione  del  progetto
apprestamenti  difensivi  calabresi"  e'  autorizzata per l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 200.000.000.
   5. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste
dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima  legge  regionale
26  gennaio  1987, n. 3 - la relativa spesa gravera' sul cap. 1011101
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1988.
   6.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985,
n. 16 "Norme per interventi in materia di promozione  culturale",  e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
2.200.000.000.
   7.  Ai  fini  della  concessione  del contributo di cui alla legge
regionale 27 agosto 1986, n. 39 "Adesione della regione  Calabria  al
consorzio   teatrale   calabrese"   e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 1988 la spesa di L. 3.000.000.000.
   8.  Il  consorzio  teatrale  calabrese,  a  valere  sul contributo
ordinario assegnato annualmente della Regione all'ente  medesimo,  ai
sensi  della  legge  regionale  27 agosto 1986, n. 39, e' obbligato a
garantire,  alle  scadenze  prestabilite,  il  pagamento,  a   favore
dell'istituto  di  credito  mutuante,  delle rate di ammortamento del
mutuo di lire 8 miliardi.
   9.  Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986,
n. 16 "Contributi alle Comunita' montane, ai  comuni  e  consorzi  di
comuni   per   le   attivita'   divulgative  della  cultura  e  della
informazione televisiva" e' autorizzata per  l'esercizio  finanziario
1988 la spesa di L. 50.000.000.
   10.  Per  l'attuazione delle finalita' di cui alla legge regionale
21 marzo 1983,  n.  11  "Istituzione  del  centro  di  ricerca  e  di
documentazione  melissa"  e'  autorizzata per l'esercizio finanziario
1988 la spesa di L. 35.000.000.
   11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987,
n. 4 "Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei  diritti  e
delle  pari  opportunita'  fra  uomo  e  donna",  e' autorizzata, per
l'esercizio finanziario 1988, la spesa di L. 100.000.000.
   12.  Per  gli  interventi  di  cui alla legge regionale 15 gennaio
1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e  delle  universita'
calabresi  per  contribuire  allo  sviluppo  della coscienza civile e
democratica  nella  lotta  contro   la   criminalita'   mafiosa"   e'
autorizzata   per   l'esercizio  finanziario  1988  la  spesa  di  L.
300.000.000.