Art. 9. 1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" e' autorizzata per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L. 2.100.000.000 di cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1988.