Art. 9.
 
   1.  Per  gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975,
n. 30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" e' autorizzata
per il triennio 1988/1990 la spesa complessiva di L. 2.100.000.000 di
cui L. 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio  finanziario
1988.