Art. 10.
 
   1.  Dopo  l'art.  15  della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6,
sono inseriti i seguenti articoli 15- bis e 15-ter:
   "Art.  15-bis.  -  Conferenza regionale - 1. Per l'istruttoria dei
progetti relativi a nuovi impianti di  trattamento  e  di  stoccaggio
definitivo  dei  rifiuti che sono soggetti all'approvazione regionale
e' istituita, ai sensi dell'art. 3- bis della legge 29 ottobre  1987,
n. 441, un'apposita conferenza cosi' composta:
     a)  dai  componenti del comitato tecnico-consultivo regionale di
cui all'art. 12;
     b)  da  un  amministratore  per  ciascuna  delle province, delle
Comunita' montane, del comitato circondariale di Rimini, dei consorzi
e  dei  comuni  di  volta  in  volta interessati alla trattazione dei
singoli progetti.
   2. La conferenza, oltre a svolgere i compiti demandati al comitato
tecnico consultivo regionale, acquisisce e valuta tutti gli  elementi
relativi  alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali
e territoriali.
   3. Per il funzionamento della conferenza si applicano le modalita'
previste per il comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art.
12.  Per  quanto  riguarda  i  compensi  ed  i  rimborsi spettanti ai
componenti si applicano le norme della legge  regionale  15  dicembre
1977, n. 49 e successive modifiche.
   Art.  15-ter.  -  Approvazione  dei  progetti  di  nuovi impianti.
Conferenze provinciali e circondariale. - 1.  Per  l'istruttoria  dei
progetti  relativi  a  nuovi  impianti  di  trattamento  e stoccaggio
definitivo dei rifiuti urbani e  speciali,  la  cui  approvazione  e'
delegata    alle   amministrazioni   provinciali   ed   al   comitato
circondariale di Rimini, gli enti delegati  provvedono  ad  istituire
apposite conferenze cui partecipano:
     a)  i  responsabili  degli  uffici  provinciali  o circondariali
competenti ed eventualmente esperti esterni all'ente delegato;
     b)  un  amministratore  in  rappresentanza della provincia o del
comitato circondariale di Rimini  e  di  ciascuno  degli  altri  enti
locali  di  volta  in  volta interessati alla trattazione dei singoli
progetti.
   2. La composizione della conferenza e' determinata da ciascun ente
delegato. I componenti di cui alla  lett.  a)  del  primo  comma  non
possono  superare  il  numero  di  sette;  tra di essi possono essere
nominati esperti nelle  discipline  attinenti  le  materie  trattate,
prescelti  anche  tra  i funzionari tecnici regionali appartenenti ai
servizi provinciali per la difesa del suolo,  le  risorse  idriche  e
forestali.
   3.  Le  Conferenze provinciali e circondariali sono presiedute dal
rappresentante della provincia o del comitato circondariale di Rimini
di  cui  alla  lett. b) del primo comma. Per il loro funzionamento si
applicano le modalita' previste per il comitato tecnico regionale  di
cui  all'art.  12.  Per  quanto  riguarda  i  compensi  ed i rimborsi
spettanti ai componenti si applicano le norme della  legge  regionale
15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche.
   4.  La  conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla  compatibilita'  dei  progetti  con  le  esigenze  ambientali  e
territoriali.  A  tal fine possono essere sentiti i rappresentanti di
associazioni  naturalistiche  e  di  categoria.  Sulla   base   delle
risultanze  dell  conferenza,  gli enti delegati approvano i progetti
loro presentati.
   5.  A  norma  del  secondo  comma  dell'art. 3- bis della legge 29
ottobre 1987, n.  441,  l'approvazione  dei  progetti  da  parte  dei
competenti  organi  degli enti delegati con il procedimento di cui al
presente  articolo  sostituisce  ad  ogni  effetto   visti,   pareri,
autorizzazioni  e  concessioni  di  competenza  di  organi regionali,
provinciali e comunali;  costituisce,  ove  occorra,  variante  dello
strumento   urbanistico  generale  e  comporta  la  dichiarazione  di
pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori".