Art. 10. 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, sono inseriti i seguenti articoli 15- bis e 15-ter: "Art. 15-bis. - Conferenza regionale - 1. Per l'istruttoria dei progetti relativi a nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti che sono soggetti all'approvazione regionale e' istituita, ai sensi dell'art. 3- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, un'apposita conferenza cosi' composta: a) dai componenti del comitato tecnico-consultivo regionale di cui all'art. 12; b) da un amministratore per ciascuna delle province, delle Comunita' montane, del comitato circondariale di Rimini, dei consorzi e dei comuni di volta in volta interessati alla trattazione dei singoli progetti. 2. La conferenza, oltre a svolgere i compiti demandati al comitato tecnico consultivo regionale, acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali e territoriali. 3. Per il funzionamento della conferenza si applicano le modalita' previste per il comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 12. Per quanto riguarda i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti si applicano le norme della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche. Art. 15-ter. - Approvazione dei progetti di nuovi impianti. Conferenze provinciali e circondariale. - 1. Per l'istruttoria dei progetti relativi a nuovi impianti di trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani e speciali, la cui approvazione e' delegata alle amministrazioni provinciali ed al comitato circondariale di Rimini, gli enti delegati provvedono ad istituire apposite conferenze cui partecipano: a) i responsabili degli uffici provinciali o circondariali competenti ed eventualmente esperti esterni all'ente delegato; b) un amministratore in rappresentanza della provincia o del comitato circondariale di Rimini e di ciascuno degli altri enti locali di volta in volta interessati alla trattazione dei singoli progetti. 2. La composizione della conferenza e' determinata da ciascun ente delegato. I componenti di cui alla lett. a) del primo comma non possono superare il numero di sette; tra di essi possono essere nominati esperti nelle discipline attinenti le materie trattate, prescelti anche tra i funzionari tecnici regionali appartenenti ai servizi provinciali per la difesa del suolo, le risorse idriche e forestali. 3. Le Conferenze provinciali e circondariali sono presiedute dal rappresentante della provincia o del comitato circondariale di Rimini di cui alla lett. b) del primo comma. Per il loro funzionamento si applicano le modalita' previste per il comitato tecnico regionale di cui all'art. 12. Per quanto riguarda i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti si applicano le norme della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche. 4. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilita' dei progetti con le esigenze ambientali e territoriali. A tal fine possono essere sentiti i rappresentanti di associazioni naturalistiche e di categoria. Sulla base delle risultanze dell conferenza, gli enti delegati approvano i progetti loro presentati. 5. A norma del secondo comma dell'art. 3- bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, l'approvazione dei progetti da parte dei competenti organi degli enti delegati con il procedimento di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori".