Art. 11.
 
   1.  Dopo  il  secondo  comma dell'art. 16 della legge regionale 27
gennaio 1986, n. 6, e' aggiunto il seguente comma:
   "3.  Le domande di autorizzazione per lo stoccaggio definitivo dei
rifiuti  devono  essere  accompagnate  dal  piano   di   recupero   e
valorizzazione   ambientale   dell'area   interessata,   da   attuare
successivamente alla chiusura della discarica o di parte di  essa,  a
cura e spese del soggetto autorizzato".