Art. 11. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' aggiunto il seguente comma: "3. Le domande di autorizzazione per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti devono essere accompagnate dal piano di recupero e valorizzazione ambientale dell'area interessata, da attuare successivamente alla chiusura della discarica o di parte di essa, a cura e spese del soggetto autorizzato".