Art. 12.
 
   1.  Al  primo  comma dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio
1986, n 6, dopo la lett. c) e' aggiunta la seguente lett. d):
   "  d)  i  termini  entro  cui  deve  essere realizzato il piano di
recupero  e  valorizzazione  dell'area  nel  caso  di  attivita'   di
stoccaggio definitivo di rifiuti".