Art. 15.
 
   1.  Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "2.  L'ente  competente,  ove  sia  rilevata la inosservanza delle
norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni, procede secondo la gravita' delle infrazioni:
     a)  alla  diffida,  stabilendo  un termine entro il quale devono
essere eliminate le irregolarita';
     b)  alla  sospensione  delle  attivita' autorizzate per un tempo
determinato;
     c)  alla  revoca  della  autorizzazione  in  caso  di  reiterate
violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute
pubblica o per l'ambiente".