Art. 15. 1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "2. L'ente competente, ove sia rilevata la inosservanza delle norme statali o regionali ovvero delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; b) alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo determinato; c) alla revoca della autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente".