Art. 16.
 
   1.  Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "2.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  ripartire le somme
all'uopo assegnate con  proprio  atto  deliberativo,  sulla  base  di
appositi rendiconti dell'attivita' svolta e delle spese sostenute".