Art. 16. 1. Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "2. La giunta regionale e' autorizzata a ripartire le somme all'uopo assegnate con proprio atto deliberativo, sulla base di appositi rendiconti dell'attivita' svolta e delle spese sostenute".