Art. 17. 1. Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "2. I contributi regionali per interventi urgenti relativi all'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche in deroga alle norme di cui alla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29".