Art. 17.
 
   1.  Il secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "2.   I  contributi  regionali  per  interventi  urgenti  relativi
all'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti sono approvati
dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, anche in
deroga alle norme di cui alla legge regionale 12  dicembre  1985,  n.
29".