Art. 19.
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 30 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "1. In relazione ai provvedimenti assunti a norma degli articoli 9
e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,
n.  915,  la  giunta  regionale e' autorizzata, nel caso di rilevanti
episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute pubblica
e  l'ambiente,  ad  attuare  le iniziative necessarie, ad approvare i
progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa".