Art. 19. 1. Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "1. In relazione ai provvedimenti assunti a norma degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la giunta regionale e' autorizzata, nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, ad attuare le iniziative necessarie, ad approvare i progetti di intervento e ad assumere i conseguenti impegni di spesa".