Art. 20.
 
   1.  Dopo  l'art.  30  della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6,
sono aggiunti i seguenti articoli 31 e 32:
   "Art.  31.  -  Sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. I soggetti
che non  ottemperino  alle  prescrizioni  contenute  nelle  normative
integrative  regionali  di  cui  al  secondo  comma  dell'art. 1 sono
soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria da L. 500.000  a  L.
5.000.000.
   2.   L'applicazione   delle   sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dalla presente legge spetta alle province secondo  le  norme
della  legge  regionale  28  aprile  1984,  n.  21. A dette enti sono
devoluti i relativi proventi.
   Art.  32.  -  Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie. - 1. E' delegata ai comuni l'applicazione delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dall'art.  24  del  decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  limitatamente
all'abbandono di rifiuti urbani e speciali.
   2.   E'  delegata  alle  province  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal primo comma dell'art.  28  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
   3.  I  proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui le'
delegata l'applicazione delle sanzioni stesse".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 26 luglio 1988
 
                               GUERZONI