Art. 20. 1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, sono aggiunti i seguenti articoli 31 e 32: "Art. 31. - Sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. I soggetti che non ottemperino alle prescrizioni contenute nelle normative integrative regionali di cui al secondo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000. 2. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge spetta alle province secondo le norme della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21. A dette enti sono devoluti i relativi proventi. Art. 32. - Delega per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. - 1. E' delegata ai comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, limitatamente all'abbandono di rifiuti urbani e speciali. 2. E' delegata alle province l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 3. I proventi di tali sanzioni sono devoluti agli enti a cui le' delegata l'applicazione delle sanzioni stesse". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, addi' 26 luglio 1988 GUERZONI