Art. 3.
 
   1.  Al  primo  comma  dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, dopo le parole "legge regionale 27 febbraio 1984,  n.  6"
sono   aggiunte   le   parole  "anche  in  forme  di  piano  stralcio
settoriale".