Art. 4. 1. Il termine di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' prorogato fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, lettera b) e' cosi' sostituita: " b) delle direttive emanate dal comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nonche' di quelle emanate dal Ministro dell'ambiente;". 3. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, lettera c) e' cosi' sostituita: " c) degli indirizzi e delle direttive contenute negli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art. 3 e delle eventuali direttive all'uopo emanate dalla Regione". 4. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, la lettera d) e' abrogata.