Art. 4.
 
   1.  Il  termine  di  cui  al  primo  comma dell'art. 7 della legge
regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' prorogato fino ad un  anno  dalla
entrata in vigore della presente legge.
   2.  Al  secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, lettera b) e' cosi' sostituita:
   " b) delle direttive emanate dal comitato interministeriale di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre
1982,  n. 915 nonche' di quelle emanate dal Ministro dell'ambiente;".
   3.  Al  secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, lettera c) e' cosi' sostituita:
   "  c)  degli indirizzi e delle direttive contenute negli strumenti
di pianificazione regionale di  cui  all'art.  3  e  delle  eventuali
direttive all'uopo emanate dalla Regione".
   4.  Al  secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, la lettera d) e' abrogata.