Art. 5.
 
   1. La lettera c) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale
27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituita:
   " c) sono approvati dalla giunta regionale, sentito il comitato di
cui all'art. 12 e viste le eventuali controdeduzioni degli  enti  che
adottano il piano".