Art. 5. 1. La lettera c) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituita: " c) sono approvati dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 12 e viste le eventuali controdeduzioni degli enti che adottano il piano".