Art. 6.
 
   1.  Al  primo  comma dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, dopo la lett. f) e' aggiunta la seguente lett. g):
   "  g)  un tecnico scelto fra quelli indicati dall'Unione regionale
delle province dell'Emilia-Romagna (URPER)".
   2.  Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' aggiunto il  seguente  periodo:  "I  pareri  resi  dal
comitato  nella composizione integrata sostituiscono ed assorbono, ad
ogni effetto, i pareri del comitato consultivo  regionale  a  sezioni
unite di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18".