Art. 6. 1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, dopo la lett. f) e' aggiunta la seguente lett. g): " g) un tecnico scelto fra quelli indicati dall'Unione regionale delle province dell'Emilia-Romagna (URPER)". 2. Al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' aggiunto il seguente periodo: "I pareri resi dal comitato nella composizione integrata sostituiscono ed assorbono, ad ogni effetto, i pareri del comitato consultivo regionale a sezioni unite di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18".