Art. 7. 1. La lett. d) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' abrogata. 2. La lett. e) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituita: " e) autorizzazioni concernenti lo smaltimento dei rifiuti e approvazione di progetti di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nei casi richiesti dalla legislazione regionale. I pareri espressi dal comitato in materia di progetti sostituiscono ed assorbono, a tutti gli effetti, i pareri di competenza del comitato consultivo regionale di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18". 3. La lett. g) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituita: " g) ogni altro caso previsto dalla presente legge e altre leggi regionali".