Art. 7.
 
   1.  La lett. d) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale
27 gennaio 1986, n. 6, e' abrogata.
   2.  La lett. e) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale
27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituita:
   "  e)  autorizzazioni  concernenti  lo  smaltimento  dei rifiuti e
approvazione di progetti di impianti per lo smaltimento dei  rifiuti,
nei  casi  richiesti  dalla legislazione regionale. I pareri espressi
dal comitato in materia di progetti  sostituiscono  ed  assorbono,  a
tutti  gli  effetti,  i  pareri di competenza del comitato consultivo
regionale di cui all'art. 29 della legge regionale 24 marzo 1975,  n.
18".
   3.  La lett. g) del primo comma dell'art. 13 della legge regionale
27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituita:
   "  g)  ogni altro caso previsto dalla presente legge e altre leggi
regionali".