Art. 8.
 
   1.  Al  primo  comma dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, dopo la lett. c) sono aggiunte le seguenti lettere  d)  e
e):
   "  d) stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali prodotti
da terzi;
    e) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di
trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione,  con  esclusione  di
quelli adibiti anche al trattamento di rifiuti tossici e nocivi".