Art. 8. 1. Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, dopo la lett. c) sono aggiunte le seguenti lettere d) e e): " d) stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; e) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione, con esclusione di quelli adibiti anche al trattamento di rifiuti tossici e nocivi".