Art. 9. 1. Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "1. Sono riservate alla competenza regionale le funzioni amministrative di autorizzazione e di approvazione concernenti: a) trasporto di rifiuti tossici e nocivi; b) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi; c) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di seconda categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi e di tipo C; d) stoccaggio definitivo dei rifiuti in discariche di terza categoria; e) trattamento dei rifiuti tossici e nocivi mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione; f) trattamento dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione destinati anche ai rifiuti tossici e nocivi". 2. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio 1986, n. 6, e' cosi' sostituito: "2. La giunta regionale assume le determinazioni di cui alle lettere c), d), e), f) del primo comma, previo parere del comitato di cui all'art. 12".