Art. 9.
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "1.   Sono   riservate   alla  competenza  regionale  le  funzioni
amministrative di autorizzazione e di approvazione concernenti:
     a) trasporto di rifiuti tossici e nocivi;
     b) stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi;
     c)  stoccaggio  definitivo  dei rifiuti in discariche di seconda
categoria di tipo B destinate anche a stoccaggio di rifiuti tossici e
nocivi e di tipo C;
     d)  stoccaggio  definitivo  dei  rifiuti  in discariche di terza
categoria;
     e) trattamento dei rifiuti tossici e nocivi mediante impianti di
trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione;
     f)  trattamento  dei rifiuti urbani e speciali mediante impianti
di trasformazione, innocuizzazione ed eliminazione destinati anche ai
rifiuti tossici e nocivi".
   2.  Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 27 gennaio
1986, n. 6, e' cosi' sostituito:
   "2.  La  giunta  regionale  assume  le  determinazioni di cui alle
lettere c), d), e), f) del primo comma, previo parere del comitato di
cui all'art. 12".