Visto  il proprio decreto n. 0475/Pres. di data 12 settembre 1985,
registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1985, registro n.
21, foglio n. 153, modificato con decreto del Presidente della giunta
regionale n. 057/Pres. dd. 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei
conti in data 26 marzo 1986, registro n. 6, foglio n. 1, con il quale
e' stato approvato il nuovo regolamento  di  esecuzione  della  legge
regionale  24  dicembre  1982, n. 90 e successive modifiche a seguito
delle ulteriori modifiche ad essa apportate  con  legge  regionale  3
aprile 1985, n. 16:
   Considerato  che,  con  legge  regionale  4 marzo 1988, n. 9, sono
intervenute ulteriori modificazioni alla predetta normativa regionale
in materia di agenzie di viaggio e turismo;
   Atteso   che,   in  conseguenza  delle  suindicate  modificazioni,
necessita apportare alcune modifiche ed  integrazioni  al  suindicato
regolamento di esecuzione;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Richiamate  la  legge  regionale 24 dicembre 1982, n. 90; la legge
regionale 13 giugno 1983, n. 50; la legge regionale 3 aprile 1985, n.
16;
la legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1736 di data 8
aprile 1988;
 
                               Decreta:
 
   Sono   approvate,   per  i  motivi  illustrati  in  narrativa,  le
modificazioni al regolamento di esecuzione della legge  regionale  24
dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, cosi' come ulteriormente
modificata con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, nel testo allegato
al  presente  provvedimento,  del  quale  forma  parte  integrante  e
sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, addi' 27 aprile 1988
 
                               BIASUTTI
 
Registrato  alla  Corte dei conti, Trieste, addi' 31 maggio 1988 Atti
della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 10  foglio  n.   255
ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
   DELLA  LEGGE  REGIONALE 24 DICEMBRE 1982, N. 90, "DISCIPLINA DELLE
   AGENZIE  DI  VIAGGIO  E  TURISMO"  (APPROVATO  CON   DECRETO   DEL
   PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA REGIONALE N. 0475/PRES. DEL 12 SETTEMBRE
   1985  E  MODIFICATO  CON  DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA   GIUNTA
   REGIONALE N. 057/PRES. DEL 5 FEBBRAIO 1986).
 
                               Art. 1.
 
   Al  primo  comma  dell'art.  6 del regolamento di esecuzione della
legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e  successive  modifiche,  la
parola "dodicesimo" e' sostituita dalla parola "tredicesimo".