Art. 3.
 
   L'art.  12  del regolamento di esecuzione della legge regionale 24
dicembre 1982, n.  90  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente articolo.
   "Gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge hanno
luogo periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessita'.
   Le materie d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
    traduzione  di  una lettera a contenuto commerciale in una lingua
straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
    componimento   su   un   tema   concernente  l'amministrazione  e
l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
prova orale:
    amministrazione  e  organizzazione  delle  agenzie  di  viaggio e
turismo;
    legislazione turistica nazionale e regionale;
    cenni di geografia mondiale;
    colloquio  in  almeno  due  lingue straniere, ivi compresa quella
oggetto della prova scritta;
    tecnica  turistica,  con  particolare  riferimento ai trasporti e
alle comunicazioni.
   Il   mancato  conseguimento  dell'idoneita'  nella  prova  scritta
comporta l'inammissibilita' alla prova orale.
   La  domanda  di ammissione agli esami di idoneita' di cui al sesto
comma dell'art. 5 della legge, formulata in carta legale e con  firma
autenticata   in   calce,  deve  essere  indirizzata  alla  direzione
regionale del commercio e del turismo  per  il  tramite  dell'ufficio
provinciale del turismo competente per territorio e deve contenere, a
pena di inammissibilita', oltre alla dichiarazione, sotto la  propria
responsabilita',  del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3,
4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento,  l'indicazione  di  nome,
cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio,
titolo di studio di scuola  media  superiore  e  codice  fiscale  del
richiedente,  nonche' delle lingue straniere in cui lo stesso intende
sostenere l'esame, con la specificazione di  quella  in  cui  intende
sostenere la prova scritta".