Art. 3. L'art. 12 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente articolo. "Gli esami di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge hanno luogo periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessita'. Le materie d'esame sono le seguenti: prova scritta: traduzione di una lettera a contenuto commerciale in una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo; componimento su un tema concernente l'amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; prova orale: amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; legislazione turistica nazionale e regionale; cenni di geografia mondiale; colloquio in almeno due lingue straniere, ivi compresa quella oggetto della prova scritta; tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti e alle comunicazioni. Il mancato conseguimento dell'idoneita' nella prova scritta comporta l'inammissibilita' alla prova orale. La domanda di ammissione agli esami di idoneita' di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge, formulata in carta legale e con firma autenticata in calce, deve essere indirizzata alla direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'ufficio provinciale del turismo competente per territorio e deve contenere, a pena di inammissibilita', oltre alla dichiarazione, sotto la propria responsabilita', del possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 5 del presente regolamento, l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, titolo di studio di scuola media superiore e codice fiscale del richiedente, nonche' delle lingue straniere in cui lo stesso intende sostenere l'esame, con la specificazione di quella in cui intende sostenere la prova scritta".