Art. 5. L'art. 18 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente articolo: "Le agenzie devono trasmettere alla direzione regionale del commercio e del turismo, per il tramite dell'ufficio provinciale per il turismo competente per territorio, nei termini e con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 della legge, le bozze dei programmi concernenti viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni da esse organizzate. Trascorso il termine di cinque giorni dalla data di presentazione delle bozze di cui al precedente comma, senza che vi siano state osservazioni da parte dell'ufficio provinciale per il turismo competente, la successiva pubblicazione delle iniziative, in qualsiasi forma e tempo, non e' piu' soggetta alle suddette procedure. I programmi definitivi di viaggio devono contenere, in calce, l'indicazione "programma presentato alla direzione regionale del commercio e del turismo", nonche' la data della relativa presentazione".