Art. 5.
 
   L'art.  18  del regolamento di esecuzione della legge regionale 24
dicembre 1982, n.  90  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente articolo:
   "Le  agenzie  devono  trasmettere  alla  direzione  regionale  del
commercio e del turismo, per il tramite dell'ufficio provinciale  per
il  turismo competente per territorio, nei termini e con le modalita'
di cui agli articoli 8 e  9  della  legge,  le  bozze  dei  programmi
concernenti  viaggi,  crociere,  con  o senza prestazioni relative al
soggiorno ed escursioni da esse organizzate.
   Trascorso  il termine di cinque giorni dalla data di presentazione
delle bozze di cui al precedente comma,  senza  che  vi  siano  state
osservazioni   da  parte  dell'ufficio  provinciale  per  il  turismo
competente,  la  successiva  pubblicazione   delle   iniziative,   in
qualsiasi   forma  e  tempo,  non  e'  piu'  soggetta  alle  suddette
procedure.
   I  programmi  definitivi  di  viaggio  devono contenere, in calce,
l'indicazione "programma  presentato  alla  direzione  regionale  del
commercio   e   del   turismo",   nonche'   la  data  della  relativa
presentazione".