Art. 6.
 
   L'art.  21  del regolamento di esecuzione della legge regionale 24
dicembre 1982, n.  90  e  successive  modifiche,  e'  sostituito  dal
seguente articolo:
   "Le  bozze  dei  programmi  di  viaggio  di  cui  al  quarto comma
dell'articolo 11 della legge devono  essere  inviate  alla  direzione
regionale  del  commercio  e  del turismo per il tramite dell'ufficio
provinciale per il turismo competente per territorio.
   I  programmi definitivi devono contenere, in calce, le indicazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 18 del presente regolamento".