Art. 6. L'art. 21 del regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, e' sostituito dal seguente articolo: "Le bozze dei programmi di viaggio di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge devono essere inviate alla direzione regionale del commercio e del turismo per il tramite dell'ufficio provinciale per il turismo competente per territorio. I programmi definitivi devono contenere, in calce, le indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 18 del presente regolamento".