Art. 2.
 
   1.  Le  domande di concessione del contributo di cui al precedente
articolo  devono  essere  presentate  in  carta  libera  al   settore
decentrato dell'agricoltura di Frosinone, entro il termine perentorio
di  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della regione Lazio del decreto del presidente della giunta
regionale di individuazione delle zone interessate e  gia'  accertate
dal settore decentrato competente.
   2.  Alla  concessione  e  liquidazione  dei  contributi  in  conto
capitale, si provvedera' con deliberazione  della  giunta  regionale,
sentita  la commissione consiliare permanente all'agricoltura e sulla
base   dei   verbali   di   accertamento   del   settore   decentrato
dell'agricoltura di Frosinone.