Art. 2. 1. Le domande di concessione del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate in carta libera al settore decentrato dell'agricoltura di Frosinone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto del presidente della giunta regionale di individuazione delle zone interessate e gia' accertate dal settore decentrato competente. 2. Alla concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale, si provvedera' con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente all'agricoltura e sulla base dei verbali di accertamento del settore decentrato dell'agricoltura di Frosinone.