Art. 3. 1. La spesa complessiva per l'applicazione della presente legge, prevista in lire 180 milioni, gravera' sullo stanziamento di pari importo che viene attribuito al capitolo di nuova istituzione nel bilancio 1988, n. 01957 denominato "Interventi straordinari a favore delle aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di Anagni danneggiate dalle gelate dell'inverno 1984-1985 e dalla siccita' del 1985". 2. All'onere di cui al precedente comma si fa' fronte mediante analoga riduzione dello stanziamento del capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera f), del bilancio 1987, ai sensi dell'articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 2 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 24 marzo 1988.