Art. 3.
 
   1.  La  spesa complessiva per l'applicazione della presente legge,
prevista in lire 180 milioni, gravera'  sullo  stanziamento  di  pari
importo  che  viene  attribuito  al capitolo di nuova istituzione nel
bilancio 1988, n. 01957 denominato "Interventi straordinari a  favore
delle  aziende  vitivinicole  del comune di Sgurgola e della contrada
Villa Magna di Anagni danneggiate dalle gelate dell'inverno 1984-1985
e dalla siccita' del 1985".
   2.  All'onere  di  cui  al precedente comma si fa' fronte mediante
analoga riduzione dello stanziamento del capitolo n. 29801, elenco n.
4, lettera f), del bilancio 1987, ai sensi dell'articolo 20, quarto e
quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 2 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto il 24 marzo
1988.