Art. 2.
 
   Nelle  more  dell'approvazione  di  una  normativa generale per il
conseguimento della finalita'  di  cui  al  precedente  articolo,  la
Regione  nell'ambito  della  propria  politica di pianificazione e di
sviluppo individua  zone  meritevoli  di  particolare  protezione  ed
assume provvedimenti di conservazione.