Art. 4.
 
   Gli  allevamenti  di  rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua
dolce  sono  soggetti  ad  autorizzazione  del  sindaco  del   comune
competente  per  territorio.  Il  comune  ne  esercita  il  controllo
sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto  e
la  loro  conduzione  non  corrispondano  ai requisiti di igiene e di
efficienza.
   Per   la   commercializzazione  dei  prodotti  di  allevamento,  i
produttori devono certificare la specie, la sottospecie,  se  esiste,
l'origine e la destinazione.