Art. 4. Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vieta l'esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai requisiti di igiene e di efficienza. Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l'origine e la destinazione.