Art. 7.
 
   Sono  incaricati  dell'osservanza della presente legge, gli organi
di polizia forestale, di  vigilanza  sulla  caccia  e  la  pesca,  di
polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 5 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto il 26 marzo
1988.