Art. 7. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge, gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 5 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 26 marzo 1988.