Art. 3.
 
   1.  Ai consiglieri regionali residenti in localita' distanti oltre
quindici chilometri dalla sede del consiglio regionale e' corrisposto
un  rimborso  forfettario delle spese di trasporto, determinato sulla
base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di  un  litro  di
benzina  super  moltiplicato  per  la  percorrenza chilometrica media
mensile calcolata in diciotto volte il doppio della distanza  tra  il
luogo di residenza e la sede del consiglio regionale.
   2.  Tale  rimborso  non  va  computato  ai consiglieri che hanno a
disposizione in via permanente ed a qualsiasi  titolo  un'autovettura
di servizio.
   3.  Il  presidente  del  consiglio  regionale  adegua  con proprio
decreto gli importi di  cui  al  precedente  primo  comma  in  misura
percentuale alla variazione del costo a litro della benzina super.
   4.  In  caso  di  assenza da tutte le sedute del consiglio o degli
altri organismi consiliari nella stessa giornata, sara' detratta  una
somma pari ad un diciottesimo dell'importo di cui al precedente primo
comma.