Art. 3. 1. Ai consiglieri regionali residenti in localita' distanti oltre quindici chilometri dalla sede del consiglio regionale e' corrisposto un rimborso forfettario delle spese di trasporto, determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in diciotto volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e la sede del consiglio regionale. 2. Tale rimborso non va computato ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo un'autovettura di servizio. 3. Il presidente del consiglio regionale adegua con proprio decreto gli importi di cui al precedente primo comma in misura percentuale alla variazione del costo a litro della benzina super. 4. In caso di assenza da tutte le sedute del consiglio o degli altri organismi consiliari nella stessa giornata, sara' detratta una somma pari ad un diciottesimo dell'importo di cui al precedente primo comma.