Art. 5.
 
   1.  Sono  abrogati  gli  articoli  2  e  3 della legge regionale 3
novembre 1977, n. 42 e la legge regionale 6 settembre 1982, n. 31.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 5 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto il 26 marzo
1988.