Art. 5. 1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e la legge regionale 6 settembre 1982, n. 31. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 5 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 26 marzo 1988.