(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, cosi' come modificato dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. Norme transitorie. - 1. In via straordinaria e non oltre la data del 30 dicembre 1989 e' consentito l'esercizio dell'attivita' degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari ai soggetti che, pur non avendo conseguito l'attestato ai sensi della presente legge: a) abbiano conseguito un attestato al termine di un corso di formazione per assistenti domiciliari che sia stato autorizzato o riconosciuto dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge; b) abbiano effettivamente svolto alla data del 30 giugno 1987, per almeno sei mesi continuativi tale attivita' per conto di pubbliche amministrazioni, anche in rapporto convenzionale, ovvero per conto di istituzioni e/o associazioni private operanti nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria sulla base di apposita convenzione con le stesse pubbliche amministrazioni. 2. Per proseguire l'attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari dopo la data del 30 dicembre 1989, i soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma, devono essere in possesso dell'attestato di cui all'art. 7, secondo comma, della presente legge da conseguirsi con le seguenti modalita': a) i soggetti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono ammessi direttamente all'esame finale previsto nel primo comma del citato art. 7; b) i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono ammessi all'esame finale previsto dal primo comma del citato art. 7 previa frequenza ad un corso, autorizzato dalla Regione, limitato alla parte teorica cosi' come disciplinato dalla lettera "A" del programma allegato alla presente legge regionale".