(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11
                         del 20 aprile 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, cosi'
come modificato dalla legge regionale 16 febbraio  1987,  n.  17,  e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 10. Norme transitorie. - 1. In via straordinaria e non oltre
la data del 30 dicembre 1989 e' consentito l'esercizio dell'attivita'
degli  assistenti domiciliari e dei servizi tutelari ai soggetti che,
pur non avendo conseguito l'attestato ai sensi della presente  legge:
     a)  abbiano  conseguito  un  attestato al termine di un corso di
formazione per assistenti domiciliari che  sia  stato  autorizzato  o
riconosciuto  dalla  Regione  prima  della  data di entrata in vigore
della presente legge;
     b)  abbiano  effettivamente svolto alla data del 30 giugno 1987,
per  almeno  sei  mesi  continuativi  tale  attivita'  per  conto  di
pubbliche  amministrazioni,  anche  in rapporto convenzionale, ovvero
per conto di istituzioni e/o associazioni private operanti nel  campo
dell'assistenza   sociale   e   sanitaria   sulla  base  di  apposita
convenzione con le stesse pubbliche amministrazioni.
   2.  Per  proseguire  l'attivita'  di  assistente domiciliare e dei
servizi tutelari dopo la data del 30 dicembre 1989,  i  soggetti  che
rientrano  nelle condizioni di cui al precedente comma, devono essere
in possesso dell'attestato di cui all'art. 7,  secondo  comma,  della
presente legge da conseguirsi con le seguenti modalita':
     a)  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  del primo comma del
presente articolo sono ammessi direttamente all'esame finale previsto
nel primo comma del citato art. 7;
     b)  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  b)  del primo comma del
presente articolo sono ammessi all'esame finale  previsto  dal  primo
comma  del  citato  art.  7 previa frequenza ad un corso, autorizzato
dalla Regione, limitato alla parte teorica  cosi'  come  disciplinato
dalla   lettera  "A"  del  programma  allegato  alla  presente  legge
regionale".