Art. 2. 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 5 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 28 marzo 1988.