Art. 2.
 
   1.  La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della regione Lazio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 5 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto il 28 marzo
1988.