Art. 10. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 8 e' sospesa dal sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni per violazione agli obblighi di cui all'art. 9 della presente legge nonche' per sopravvenuta temporanea mancanza dei requisiti igienico-sanitari degli immobili interessati o per inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza nell'esercizio degli alloggi agrituristici, salvo che la trasgressione non costituisca piu' grave reato. 2. L'autorizzazione e' revocata dal sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l'attivita' entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attivita' da almeno un anno; b) abbia perduto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8; c) abbia subito nel corso dell'anno solare piu' sospensioni di cui al precedente comma per complessivi sessanta giorni; d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili. 3. Il provvedimento di revoca e' comunicato dal sindaco al prefetto, alla commissione provinciale di cui al precedente art. 7, alla provincia, all'E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi e dei registri prescritti, nonche' della revoca o recupero degli eventuali contributi concessi od erogati.