Art. 10.
               Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
   1.  L'autorizzazione  di  cui  al precedente art. 8 e' sospesa dal
sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra  dieci
e  trenta giorni per violazione agli obblighi di cui all'art. 9 della
presente legge  nonche'  per  sopravvenuta  temporanea  mancanza  dei
requisiti   igienico-sanitari   degli   immobili  interessati  o  per
inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di  pubblica  sicurezza
nell'esercizio    degli   alloggi   agrituristici,   salvo   che   la
trasgressione non costituisca piu' grave reato.
   2.  L'autorizzazione  e'  revocata  dal  sindaco con provvedimento
motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:
     a)  non  abbia  intrapreso  l'attivita' entro un anno dalla data
fissata nell'autorizzazione,  ovvero  abbia  sospeso  l'attivita'  da
almeno un anno;
     b)   abbia   perduto  i  requisiti  richiesti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8;
     c)  abbia  subito nel corso dell'anno solare piu' sospensioni di
cui al precedente comma per complessivi sessanta giorni;
     d)  non  abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli
immobili.
   3.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  comunicato  dal  sindaco al
prefetto, alla commissione provinciale di cui al precedente  art.  7,
alla   provincia,   all'E.P.T.  (Ente  provinciale  per  il  turismo)
competente per territorio ai fini dell'aggiornamento degli elenchi  e
dei  registri  prescritti,  nonche'  della  revoca  o  recupero degli
eventuali contributi concessi od erogati.