Art. 12. Indagine territoriale 1. Al fine di conoscere le potenzialita' di sviluppo agrituristico nel territorio regionale e di programmare in funzione delle potenzialita' medesime l'impiego delle risorse, la Regione attua un'indagine specifica preliminsare consultando le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), che abbiano associazioni agrituristiche nazionali operanti a livello regionale ed avvalendosi della collaborazione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi per la programmazione economica del Lazio), dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio), degli E.P.T. (Enti provinciali per il turismo) e di altri istituti aventi specifica esperienza in materia.