Art. 12.
                        Indagine territoriale
 
   1. Al fine di conoscere le potenzialita' di sviluppo agrituristico
nel  territorio  regionale  e  di  programmare  in   funzione   delle
potenzialita'  medesime  l'impiego  delle  risorse,  la Regione attua
un'indagine  specifica  preliminsare  consultando  le  organizzazioni
professionali  agricole  rappresentate  nel CNEL (Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro), che abbiano associazioni  agrituristiche
nazionali   operanti   a   livello  regionale  ed  avvalendosi  della
collaborazione delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,
dell'I.R.S.P.E.L.  (Istituto regionale di studi per la programmazione
economica del Lazio), dell'E.R.S.A.L.  (Ente  regionale  di  sviluppo
agricolo del Lazio), degli E.P.T. (Enti provinciali per il turismo) e
di altri istituti aventi specifica esperienza in materia.