Art. 13. Programma regionale agrituristico 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, secondo le procedure previste al titolo II, capo III, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali. 2. Lo schema di programma di cui al comma precedente e' predisposto dalla giunta regionale, sulla base dell'indagine di cui al precedente art. 12, in armonia con gli indirizzi di programmazione regionale e di pianificazione territoriale, sentite le province, le comunita' montane, i comuni, gli E.P.T. (Enti provinciali per il turismo), gli organismi di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, nonche' le associazioni agrituristiche a carattere nazionale operanti nella Regione e le organizzazioni professionali agricole. 3. Il programma, oltre a definire gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio laziale, individua le zone di maggiore interesse agrituristico, coordina iniziative di studio, di promozione dell'offerta e di formazione professionale, e stabilisce principi per la realizzazione dei "progetti di interventi", delegati agli enti locali ai sensi del successivo art. 16. 4. Il programma agrituristico e' approvato dal consiglio regionale ed ha durata triennale. 5. La giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi annuali di intervento sulla base dei progetti di cui al successivo art. 16 e tenendo conto dei risultati conseguiti e delle disponibilita' finanziarie. 6. Il programma annuale di intervento contiene: a) perimetrazione delle zone di intervento; b) elenco delle iniziative agrituristiche in atto; c) indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica; d) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e produttive delle zone interessate con particolare riguardo del patrimonio artistico e storico; e) indicazione e previsione delle potenzialita' agrituristiche, tenuto conto delle strutture ricettive esistenti; f) indicazione, con appropriata illustrazione, degli itinerari agrituristici attivabili; g) i progetti di intervento da realizzare ed i soggetti interessati; h) le procedure di attuazione dei progetti; i) le modalita' di controllo nelle varie fasi di attuazione. 7. I programmi regionali triennali ed annuali vengono comunicati al ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al ministero del turismo e dello spettacolo.