Art. 13.
                  Programma regionale agrituristico
 
   1.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, la Regione, secondo le procedure previste  al  titolo
II, capo III, della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, approva il
programma regionale agrituristico e di  rivitalizzazione  delle  aree
rurali.
   2.   Lo  schema  di  programma  di  cui  al  comma  precedente  e'
predisposto dalla giunta regionale, sulla base dell'indagine  di  cui
al precedente art. 12, in armonia con gli indirizzi di programmazione
regionale e di pianificazione territoriale, sentite le  province,  le
comunita'  montane,  i  comuni,  gli  E.P.T. (Enti provinciali per il
turismo), gli organismi di amministrazione e gestione delle riserve e
dei   parchi  naturali,  nonche'  le  associazioni  agrituristiche  a
carattere  nazionale  operanti  nella  Regione  e  le  organizzazioni
professionali agricole.
   3.  Il  programma,  oltre  a  definire  gli  obiettivi di sviluppo
dell'agriturismo  nel  territorio  laziale,  individua  le  zone   di
maggiore  interesse  agrituristico, coordina iniziative di studio, di
promozione dell'offerta e di formazione professionale,  e  stabilisce
principi  per la realizzazione dei "progetti di interventi", delegati
agli enti locali ai sensi del successivo art. 16.
   4. Il programma agrituristico e' approvato dal consiglio regionale
ed ha durata triennale.
   5.  La  giunta  regionale  provvede all'approvazione dei programmi
annuali di intervento sulla base dei progetti di  cui  al  successivo
art.   16   e   tenendo   conto  dei  risultati  conseguiti  e  delle
disponibilita' finanziarie.
   6. Il programma annuale di intervento contiene:
     a) perimetrazione delle zone di intervento;
     b) elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
     c)  indicazione  del  patrimonio  di  edilizia  rurale esistente
suscettibile di utilizzazione agrituristica;
     d)   descrizione  delle  caratteristiche  naturali,  ambientali,
agricole e produttive delle zone interessate con particolare riguardo
del patrimonio artistico e storico;
     e)  indicazione e previsione delle potenzialita' agrituristiche,
tenuto conto delle strutture ricettive esistenti;
     f)  indicazione,  con appropriata illustrazione, degli itinerari
agrituristici attivabili;
     g)  i  progetti  di  intervento  da  realizzare  ed  i  soggetti
interessati;
     h) le procedure di attuazione dei progetti;
     i) le modalita' di controllo nelle varie fasi di attuazione.
   7.  I  programmi regionali triennali ed annuali vengono comunicati
al ministero dell'agricoltura e delle foreste  ed  al  ministero  del
turismo e dello spettacolo.