Art. 14. Promozione dell'offerta agrituristica 1. La Regione assume iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica sentite le amministrazioni provinciali, e, in collaborazione con le stesse, gli enti locali, le organizzazioni professionali e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel territorio laziale. 2. Sono ammesse a finanziamento regionale: a) manifestazioni, convegni ed iniziative similari miranti a sensibilizzare l'ambiente agricolo all'attivita' agrituristica; b) iniziative per l'acquisizione della disponibilita' degli operatori agricoli all'esercizio agrituristico; c) iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; d) pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate; e) pubblicazioni, con illustrazioni degli intinerari agrituristici previsti nel programma di intervento regionale di cui al precedente art. 13. 2. La Regione promuove, inoltre, la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.