Art. 14.
                Promozione dell'offerta agrituristica
 
   1.  La  Regione  assume  iniziative promozionali per la formazione
dell'offerta agrituristica sentite le amministrazioni provinciali, e,
in  collaborazione  con le stesse, gli enti locali, le organizzazioni
professionali e le associazioni nazionali agrituristiche operanti nel
territorio laziale.
   2. Sono ammesse a finanziamento regionale:
     a)  manifestazioni,  convegni  ed  iniziative similari miranti a
sensibilizzare l'ambiente agricolo all'attivita' agrituristica;
     b)  iniziative  per  l'acquisizione  della  disponibilita' degli
operatori agricoli all'esercizio agrituristico;
     c)  iniziative  di  diffusione della conoscenza dell'agriturismo
nelle scuole e nel mondo del lavoro;
     d)  pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche in
atto, delle relative caratteristiche e delle tariffe praticate;
     e)    pubblicazioni,    con   illustrazioni   degli   intinerari
agrituristici previsti nel programma di intervento regionale  di  cui
al precedente art. 13.
   2.  La  Regione  promuove,  inoltre,  la realizzazione di progetti
pilota  per  iniziative  aziendali  ed  interaziendali  a   carattere
sperimentale.