Art. 15.
                       Formazione professionale
 
   1.  L'assessorato  regionale  competente  in materia di istruzione
professionale, sentiti gli assessori regionali all'agricoltura ed  al
turismo,  promuove  e  coordina  iniziative  formative  rivolte  agli
operatori agrituristici. Dette iniziative verranno gestite dagli enti
ed   organismi   di   formazione  professionale  operanti  a  livello
regionale, nonche' dai centri pubblici di formazione professionale.