Art. 15. Formazione professionale 1. L'assessorato regionale competente in materia di istruzione professionale, sentiti gli assessori regionali all'agricoltura ed al turismo, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli operatori agrituristici. Dette iniziative verranno gestite dagli enti ed organismi di formazione professionale operanti a livello regionale, nonche' dai centri pubblici di formazione professionale.