Art. 16. Interventi degli enti subregionali 1. Le comunita' montane, le associazioni di comuni, i consorzi di gestione dei parchi e delle riserve naturali, ovvero, in assenza di associazioni sovracomunali, i singoli comuni compresi nelle zone di prevalente interesse agrituristico individuate dal programma regionale agrituristico possono elaborare e proporre alle Amministrazioni provinciali, per l'inserimento nei programmi annuali di intervento, progetti integrati di interventi straordinari per la promozione e lo sviluppo dell'attivita' agrituristica, strutturati secondo quanto previsto all'art. 18, secondo comma, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. 2. L'attuazione dei progetti finanziati con i programmi annuali e' delegata all'ente proponente. 3. In caso di inerzia propositiva e/o attuativa da parte degli enti di cui al precedente primo comma, provvedono direttamente le Amministrazioni provinciali.