Art. 16.
                  Interventi degli enti subregionali
 
   1.  Le comunita' montane, le associazioni di comuni, i consorzi di
gestione dei parchi e delle riserve naturali, ovvero, in  assenza  di
associazioni  sovracomunali,  i singoli comuni compresi nelle zone di
prevalente  interesse   agrituristico   individuate   dal   programma
regionale   agrituristico   possono   elaborare   e   proporre   alle
Amministrazioni provinciali, per l'inserimento nei programmi  annuali
di  intervento,  progetti integrati di interventi straordinari per la
promozione e lo sviluppo  dell'attivita'  agrituristica,  strutturati
secondo  quanto  previsto all'art. 18, secondo comma, lettere a), b),
c), d), e) ed f) della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.
   2. L'attuazione dei progetti finanziati con i programmi annuali e'
delegata all'ente proponente.
   3.  In  caso  di  inerzia propositiva e/o attuativa da parte degli
enti di cui al precedente primo  comma,  provvedono  direttamente  le
Amministrazioni provinciali.