Art. 17.
          Misura degli incentivi agli imprenditori agricoli
                  per gli investimenti agrituristici
 
   1.  I  contributi  in  conto  capitale  previsti  all'art. 4 della
presente legge sono concessi nella misura massima del  30  per  cento
della  spesa  ammissibile,  elevata al 50 per cento per i beneficiari
residenti  e  per  le  iniziative  ricadenti  nelle  zone  montane  e
dichiarate  svantaggiate  ai  sensi  della  direttiva della Comunita'
economica  europea  n.   268/75   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni.
   2.  In alternativa al contributo in conto capitale la Regione puo'
concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui
di  durata decennale fino ad un massimo del 100 per cento della spesa
riconosciuta ammissibile da  contrarsi  per  la  realizzazione  delle
opere con istituti bancari esercenti il credito agrario.
   3.  Per  i mutui di cui al precedente secondo comma si applicano i
tassi di  riferimento  ed  i  tassi  agevolati  stabiliti  a  livello
nazionale per le operazioni di credito agrario di miglioramento.
   4.  L'ammontare  degli  investimenti  di  carattere  agrituristico
ammessi a contributo non puo' superare lire 60  milioni  per  azienda
agricola  singola  e  lire 150 milioni per aziende agricole associate
e/o cooperative.
   5.  Nella  concessione  dei  contributi  costituiscono  motivi  di
priorita' nell'ordine:
     a)  la  collocazione  dell'azienda in una delle zone di maggiore
interesse agrituristico;
     b)   l'appartenenza   dell'imprenditore   alla   categoria   dei
coltivatori diretti o degli affittuari coltivatori diretti.
   6.   Nelle   more   dell'approvazione   del   programma  regionale
agrituristico triennale di cui  al  precedente  art.  13,  la  giunta
regionale,  sentita  la  competente commissione consiliare permanente
per l'agricoltura, puo' concedere, nell'ambito di programmi specifici
e  con  i  limiti  stabiliti nel presente articolo, incentivi per gli
investimenti di carattere  agrituristico  esclusivamente  nelle  zone
montane  e  dichiarate  svantaggiate  si  sensi della direttiva della
Comunita' economica europea n. 268/75 e successive  modificazioni  ed
integrazioni.
   7.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  la  giunta  regionale,   sentita   la   commissione
consiliare  permanente  per  l'agricoltura,  definisce,  con  propria
deliberazione, le procedure di presentazione e di  istruttoria  delle
domande  intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge.
   8.  I  benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri benefici pubblici concessi  per  gli  stessi  interventi  e  le
medesime finalita' nell'ambito dell'azienda interessata.