Art. 17. Misura degli incentivi agli imprenditori agricoli per gli investimenti agrituristici 1. I contributi in conto capitale previsti all'art. 4 della presente legge sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile, elevata al 50 per cento per i beneficiari residenti e per le iniziative ricadenti nelle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunita' economica europea n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In alternativa al contributo in conto capitale la Regione puo' concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata decennale fino ad un massimo del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti bancari esercenti il credito agrario. 3. Per i mutui di cui al precedente secondo comma si applicano i tassi di riferimento ed i tassi agevolati stabiliti a livello nazionale per le operazioni di credito agrario di miglioramento. 4. L'ammontare degli investimenti di carattere agrituristico ammessi a contributo non puo' superare lire 60 milioni per azienda agricola singola e lire 150 milioni per aziende agricole associate e/o cooperative. 5. Nella concessione dei contributi costituiscono motivi di priorita' nell'ordine: a) la collocazione dell'azienda in una delle zone di maggiore interesse agrituristico; b) l'appartenenza dell'imprenditore alla categoria dei coltivatori diretti o degli affittuari coltivatori diretti. 6. Nelle more dell'approvazione del programma regionale agrituristico triennale di cui al precedente art. 13, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente per l'agricoltura, puo' concedere, nell'ambito di programmi specifici e con i limiti stabiliti nel presente articolo, incentivi per gli investimenti di carattere agrituristico esclusivamente nelle zone montane e dichiarate svantaggiate si sensi della direttiva della Comunita' economica europea n. 268/75 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura, definisce, con propria deliberazione, le procedure di presentazione e di istruttoria delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge. 8. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalita' nell'ambito dell'azienda interessata.