Art. 18.
            Decadenza dai benefici e revoca dei contributi
 
   1.  I  soggetti  beneficiari  dei  contributi di cui alla presente
legge decadono dai benefici concessi ed erogati qualora:
     a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita'
agrituristiche;
     b)  l'iniziativa  finanziata  non  venga  realizzata  secondo il
progetto  approvato  e  nei  tempi  indicati  dal  provvedimento   di
concessione,  fatte  salve  le  varianti  e le proroghe eventualmente
autorizzate,  per  giustificate  e  motivate  ragioni,  dagli  uffici
competenti;
     c) si verifichino sostanziali irregolarita' nella documentazione
giustificativa di spesa, che comunque deve  essere  conforme  con  le
vigenti norme fiscali;
     d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato, prima
della scadenza del vincolo di destinazione di cui al precedente  art.
6, quinto comma.
   2.  In caso di decadenza dai benefici, la giunta regionale, previo
parere delle commissioni di  cui  al  precedente  art.  7,  revoca  i
contributi  concessi  e dispone il recupero delle somme eventualmente
erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di
recupero.