Art. 18. Decadenza dai benefici e revoca dei contributi 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge decadono dai benefici concessi ed erogati qualora: a) perdano i requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' agrituristiche; b) l'iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni, dagli uffici competenti; c) si verifichino sostanziali irregolarita' nella documentazione giustificativa di spesa, che comunque deve essere conforme con le vigenti norme fiscali; d) venga mutata la destinazione dell'immobile interessato, prima della scadenza del vincolo di destinazione di cui al precedente art. 6, quinto comma. 2. In caso di decadenza dai benefici, la giunta regionale, previo parere delle commissioni di cui al precedente art. 7, revoca i contributi concessi e dispone il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.