Art. 20. Disposizioni finanziarie 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 600 milioni. 2. La spesa di cui al comma precedente viene iscritta, in termini di competenza, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1988: cap. n. 01600 avente la denominazione "Spese per la redazione del programma agrituristico regionale, per la promozione dell'offerta agrituristica e per indagini e studi in materia di agriturismo", lire 100 milioni; cap. n. 01601 avente la denominazione "Contributi in conto capitale per gli investimenti a carattere agrituristico", lire 300 milioni; cap. n. 01602 avente la denominazione "Contributi in conto interesse sui mutui per gli investimenti a carattere agrituristico", lire 200 milioni; 3. Alla copertura della spesa di lire 600 milioni si provvedera' con la legge di bilancio regionale 1988. 4. La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni finanziari successivi dara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 18 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 1 aprile 1988.