Art. 20.
                       Disposizioni finanziarie
 
   1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e'
autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 600 milioni.
   2.  La spesa di cui al comma precedente viene iscritta, in termini
di competenza, nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio
regionale di previsione per l'esercizio 1988:
    cap. n. 01600 avente la denominazione "Spese per la redazione del
programma agrituristico regionale,  per  la  promozione  dell'offerta
agrituristica e per indagini e studi in materia di agriturismo", lire
100 milioni;
    cap.  n.  01601  avente  la  denominazione  "Contributi  in conto
capitale per gli investimenti a carattere  agrituristico",  lire  300
milioni;
    cap.  n.  01602  avente  la  denominazione  "Contributi  in conto
interesse sui mutui per gli investimenti a carattere  agrituristico",
lire 200 milioni;
   3.  Alla  copertura della spesa di lire 600 milioni si provvedera'
con la legge di bilancio regionale 1988.
   4. La spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli
anni finanziari successivi dara' determinata annualmente con la legge
di approvazione del bilancio regionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 18 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto del commissario del Governo e' stato apposto il 1 aprile
1988.