Art. 3. Immobili destinati all'agriturismo 1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonche' gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari alla conduzione dello stesso. 2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi od in centri abitati destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attivita' in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune od in comune limitrofo.