Art. 3.
                  Immobili destinati all'agriturismo
 
   1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali
siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo  ubicati  nel  fondo,
nonche'  gli  edifici  o parte di essi esistenti nel fondo e non piu'
necessari alla conduzione dello stesso.
   2. Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici
esistenti nei  borghi  od  in  centri  abitati  destinati  a  propria
abitazione  dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attivita' in
un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune  od  in  comune
limitrofo.