Art. 4. Interventi per il recupero del patrimonio edilizio 1. Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini di attivita' agrituristiche devono essere conformi alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. 2. Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate. 3. La Regione, nel rispetto del programma regionale agrituristico previsto al successivo art. 13, concede contributi in conto capitale od in conto interessi agli imprenditori agricoli, singoli od associati, ed ai loro familiari di cui all'art. 230- bis del codice civile, che siano iscritti o che abbiano i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 7 della presente legge. 4. I finanziamenti di cui al precedente terzo comma sono concessi per le seguenti iniziative: a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attivita' agrituristica in fabbricati accatastati rurali ed il relativo arredamento; b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni; c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli; d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle precedenti lettere; e) organizzazione di "attivita' ricreative". 5. Sono altresi' ammessi al finanziamento: ampliamenti dei fabbricati aziendali, limitati ai servizi strettamente necessari allo svolgimento dell'attivita' agrituristica e nel rispetto degli indici stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche.