Art. 4.
          Interventi per il recupero del patrimonio edilizio
 
   1.  Gli  interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale
esistente ad uso dell'imprenditore  agricolo  ai  fini  di  attivita'
agrituristiche  devono  essere  conformi  alle disposizioni contenute
negli strumenti urbanistici.
   2.  Le opere di restauro devono essere eseguite nel rispetto delle
caratteristiche  tipologiche   ed   architettoniche   degli   edifici
esistenti  e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone
interessate.
   3.  La Regione, nel rispetto del programma regionale agrituristico
previsto al successivo art. 13, concede contributi in conto  capitale
od   in  conto  interessi  agli  imprenditori  agricoli,  singoli  od
associati, ed ai loro familiari di cui all'art. 230- bis  del  codice
civile, che siano iscritti o che abbiano i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 7 della presente legge.
   4.  I finanziamenti di cui al precedente terzo comma sono concessi
per le seguenti iniziative:
     a)  ristrutturazione  e  sistemazione di stanze, cucine e locali
ristoro  da  destinare  all'attivita'  agrituristica  in   fabbricati
accatastati rurali ed il relativo arredamento;
     b)  adattamento  di  spazi  aperti  da  destinarsi alla sosta di
campeggiatori,  senza  mutamento  della  destinazione  agricola   dei
terreni;
     c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture
per la conservazione, per la vendita al dettaglio o per il consumo di
prodotti agricoli;
     d)   installazione,  ripristino,  manutenzione  straordinaria  e
miglioramento  di  impianti   igienico-sanitari,   idrici,   termici,
elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle precedenti
lettere;
     e) organizzazione di "attivita' ricreative".
   5.   Sono  altresi'  ammessi  al  finanziamento:  ampliamenti  dei
fabbricati aziendali, limitati ai servizi strettamente necessari allo
svolgimento  dell'attivita' agrituristica e nel rispetto degli indici
stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche.