Art. 5.
                       Norme igienico-sanitarie
 
   1.  I  requisiti  igienico-sanitari  degli  immobili  da destinare
all'attivita' agrituristica sono verificati dal  competente  servizio
dell'unita' sanitaria locale, con particolare riguardo alle normative
vigenti  in   materia   di   tutela   del   suolo   e   delle   acque
dall'inquinamento.
   2.  I  locali  destinati  all'esercizio  di  alloggi agrituristici
devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie
previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio
comunale.
   3.  Nell'esercizio  degli  alloggi  agrituristici  si applicano le
norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di  pubblica  sicurezza
per  le  strutture  ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217.
   4.  Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono
essere attrezzati con servizi igienico-sanitari posti all'interno  di
fabbricati   preesistenti,   distinti   dai   servizi  degli  alloggi
agrituristici, ed aventi i requisiti minimi  stabiliti  dall'art.  9,
lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.
   5.  La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la
somministrazione  di  alimenti   e   bevande   sono   soggetti   alle
disposizioni  di  cui  alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive
modifiche ed integrazioni.