Art. 5. Norme igienico-sanitarie 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili da destinare all'attivita' agrituristica sono verificati dal competente servizio dell'unita' sanitaria locale, con particolare riguardo alle normative vigenti in materia di tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento. 2. I locali destinati all'esercizio di alloggi agrituristici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale. 3. Nell'esercizio degli alloggi agrituristici si applicano le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza per le strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 4. Gli spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori debbono essere attrezzati con servizi igienico-sanitari posti all'interno di fabbricati preesistenti, distinti dai servizi degli alloggi agrituristici, ed aventi i requisiti minimi stabiliti dall'art. 9, lettera c), della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59. 5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.