Art. 6.
     Limiti di attivita' e vincoli di destinazione degli edifici
 
   1.  La  capacita'  ricettiva  delle  aziende agricole che svolgono
attivita' agrituristica  non  deve  essere  superiore  a  sei  camere
ammobiliate per un massimo di 15 posti-letto.
   2.  Tale limite puo' essere elevato a 10 camere ammobiliate per un
massimo di 25 posti-letto quando  ad  alloggi  agrituristici  vengono
adibiti preesistenti edifici rurali regolarmente accatastati che alla
data del 31 dicembre 1985 risultavano  non  piu'  utilizzati  per  le
attivita'  aziendali  o  per  abitazione degli addetti alle attivita'
stesse e purche' i predetti edifici abbiano i requisiti necessari.
   3.  Gli spazi aperti da destinarsi alla sosta di tende e carovane,
per un numero massimo di 6 equipaggi e di 20 persone, possono  essere
previsti  in aziende agricole di superficie complessiva non inferiore
a 2 ettari nelle zone montane e svantaggiate di  cui  alla  direttiva
della  Comunita'  economica  europea  n.  268/75  e non inferiore a 5
ettari nelle altre zone.
   4.  Nel  caso  di imprenditori agricoli associati o di cooperative
agricole e forestali, i parametri di ricettivita'  di  cui  ai  commi
precedenti  si  moltiplicano  per  il numero delle aziende associate,
anche quando le strutture ricettive siano concentrate in unica  sede,
a   condizione   che   le   strutture   stesse  siano  di  proprieta'
dell'organismo associativo e purche' gli spazi aperti  da  destinarsi
alla  sosta  di  tende  e  carovane non si configurino come complessi
campeggistici ai sensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59.
   5.  Le opere e gli allestimenti finanziari si sensi della presente
legge sono vincolati alla loro  specifica  destinazione  a  decorrere
dalla data di concessione del contributo per la durata di anni 10.
   6.  I  beneficiari  dei  contributi  sono tenuti a presentare atto
formale da registrare a proprie  spese  nel  quale  si  impegnano  al
mantenimento  delle  destinazioni degli immobili o degli allestimenti
vincolati.
   7.  L'elenco  delle  strutture  sottoposte  ai  vincoli  di cui al
presente articolo e' tenuto presso l'ufficio regionale competente per
l'agriturismo.