Art. 8. Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale 1. I soggetti di cui al precedente art. 2, primo comma, che intendono esercitare attivita' agrituristiche, devono presentare al comune, nel cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attivita' proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, delle capacita' ricettive, dei periodi di esercizio dell'attivita' e delle tariffe che si intende praticare nell'anno in corso. 2. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere contenute anche in separata relazione illustrativa allegata alla domanda. 3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) idonea certificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59; b) copia del libretto sanitario rilasciato alla od alle persone che eserciteranno l'attivita'; c) parere favorevole del competente servizio dell'unita' sanitaria locale relativamente all'idoneita' degli immobili e dei locali da utilizzare per l'attivita' agrituristica; d) ove necessaria, copia della concessione edilizia o dell'autorizzazione comunale per i locali da utilizzare per l'attivita' agrituristica; e) certificato di iscrizione nell'elenco di cui al precedente art. 7, primo comma; f) l'autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici. 4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione il sindaco esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o meno. 5. Scaduti i novanta giorni senza che ci sia stata alcuna pronuncia, la domanda si deve intendere accolta. 6. Entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia, il sindaco rilascia l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attivita' agrituristica stabilendone limiti e modalita'. 7. L'autorizzazione e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. 8. Ai sensi dell'art. 19, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica e' adottato previa comunicazione al prefetto e deve essere sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego del provvedimento e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. 9. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, per la disciplina degli affittacamere. 10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune invia alla commissione provinciale per l'agriturismo ed all'E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) competenti per territorio un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e con l'indicazione delle singole iniziative.