Art. 8.
         Disciplina amministrativa ed autorizzazione comunale
 
   1.  I  soggetti  di  cui  al  precedente  art. 2, primo comma, che
intendono esercitare attivita' agrituristiche, devono  presentare  al
comune,  nel  cui territorio ha sede l'immobile interessato, apposita
domanda  contenente  la  descrizione  dettagliata   delle   attivita'
proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli
edifici e delle aree  da  utilizzare  per  uso  agrituristico,  delle
capacita'  ricettive, dei periodi di esercizio dell'attivita' e delle
tariffe che si intende praticare nell'anno in corso.
   2.  Le  informazioni  di  cui  al  precedente comma possono essere
contenute anche in  separata  relazione  illustrativa  allegata  alla
domanda.
   3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
     a)  idonea  certificazione  dalla  quale risulti il possesso dei
requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato  con
regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 ed all'art. 5 della legge 9
febbraio 1963, n. 59;
     b)  copia del libretto sanitario rilasciato alla od alle persone
che eserciteranno l'attivita';
     c)   parere   favorevole  del  competente  servizio  dell'unita'
sanitaria locale relativamente all'idoneita'  degli  immobili  e  dei
locali da utilizzare per l'attivita' agrituristica;
     d)   ove   necessaria,   copia   della  concessione  edilizia  o
dell'autorizzazione  comunale  per  i  locali   da   utilizzare   per
l'attivita' agrituristica;
     e)  certificato  di  iscrizione nell'elenco di cui al precedente
art. 7, primo comma;
     f)  l'autorizzazione  del  proprietario  se  la  richiesta viene
avanzata dall'affittuario del fondo e/o degli edifici.
   4.  Entro  novanta  giorni  dalla data di presentazione il sindaco
esamina la domanda emettendo pronuncia di accoglimento o meno.
   5.  Scaduti  i  novanta  giorni  senza  che  ci  sia  stata alcuna
pronuncia, la domanda si deve intendere accolta.
   6.  Entro  trenta  giorni  dall'accoglimento della domanda o dalla
scadenza  del  termine   senza   pronuncia,   il   sindaco   rilascia
l'autorizzazione   che   abilita   allo   svolgimento  dell'attivita'
agrituristica stabilendone limiti e modalita'.
   7.  L'autorizzazione  e'  sostitutiva  di ogni altro provvedimento
amministrativo.
   8.  Ai  sensi dell'art. 19, quarto e quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il  provvedimento
di   autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  e'
adottato previa comunicazione al  prefetto  e  deve  essere  sospeso,
annullato  o revocato per motivata richiesta dello stesso. Il diniego
del provvedimento e' efficace solo  se  il  prefetto  esprime  parere
conforme.
   9. Non si applicano all'esercizio dell'agriturismo le norme di cui
alla  legge  16  giugno  1939,  n.  1111,  per  la  disciplina  degli
affittacamere.
   10.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  il  comune invia alla
commissione  provinciale  per  l'agriturismo  ed   all'E.P.T.   (Ente
provinciale  per  il  turismo)  competenti  per  territorio un elenco
aggiornato  degli  operatori  agrituristici   autorizzati,   con   la
localizzazione  delle  aziende  e  con  l'indicazione  delle  singole
iniziative.