Art. 9. Obblighi amministrativi 1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attivita' agrituristiche ha i seguenti obblighi: a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al precedente art. 8; b) rispettare i limiti e le modalita' indicate nella autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi del successivo art. 11; c) tenere un registro contenente le generalita' delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorita' di pubblica sicurezza. 2. Sono altresi' fatti salvi gli altri obblighi previsti dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.