Art. 9.
                       Obblighi amministrativi
 
   1.   Il   soggetto   autorizzato  allo  svolgimento  di  attivita'
agrituristiche ha i seguenti obblighi:
     a)  esporre  al  pubblico  l'autorizzazione di cui al precedente
art. 8;
     b)   rispettare   i   limiti   e  le  modalita'  indicate  nella
autorizzazione  stessa  e  le  tariffe  determinate  ai   sensi   del
successivo art. 11;
     c)  tenere  un  registro contenente le generalita' delle persone
alloggiate,  comunicandone  l'arrivo  e  la  partenza   alla   locale
autorita' di pubblica sicurezza.
   2. Sono altresi' fatti salvi gli altri obblighi previsti dall'art.
109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.