Art. 2.
 
   1.  L'importo  di  cui  al  precedente  articolo viene iscritto al
capitolo di spesa n.  16885  che  viene  istituito  nel  bilancio  di
previsione per l'esercizio 1988 con la seguente denominazione: "Spesa
per  la  dotazione  strumentale  e  per  le  attivita'   scientifiche
dell'osservatorio astronomico di Campocatino".
   2.  Alla  copertura  finanziaria  del  predetto  onere di lire 150
milioni si fara' fronte, ai  sensi  dell'art.  20,  quarto  e  quinto
comma,   della  legge  regionale  12  aprile  1977,  n.  15,  con  la
corrispondente quota non utilizzata del  fondo  globale  iscritto  al
capitolo  n. 29852, elenco n.  4, lettera q), del bilancio 1987 cosi'
come modificato dalla legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, addi' 18 aprile 1988
 
                                LANDI
 
  Il  visto  del commissario del Governo e' stato apposto il 7 aprile
1988.