Art. 2. 1. L'importo di cui al precedente articolo viene iscritto al capitolo di spesa n. 16885 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 con la seguente denominazione: "Spesa per la dotazione strumentale e per le attivita' scientifiche dell'osservatorio astronomico di Campocatino". 2. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 150 milioni si fara' fronte, ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera q), del bilancio 1987 cosi' come modificato dalla legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, addi' 18 aprile 1988 LANDI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 7 aprile 1988.