Art. 13. Orario di lavoro. Principi generali 1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. I dirigenti sono peraltro tenuti a prestare la propria attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali, in relazione a tutte le esigenze. 3. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. Sulla base di accordi decentrati, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione ed orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o serali. 4. La prestazione individuale di lavoro non deve, in ogni caso, superare l'arco massimo di dieci ore giornaliere. 5. L'orario di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni forma di tolleranza. 6. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero previsto dal precedente quarto comma, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolarmente con decreto del presidente della giunta regionale o con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata, che dovranno ispirarsi al raggiungimento delle seguenti finalita': a) migliore efficienza e produttivita' dell'Amministrazione; b) piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini; c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici; d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi, con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari che tengano conto della natura delle prestazioni e delle caratteristiche funzionali dei servizi che richiedono orari diversi ed anche piu' prolungati; e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario. 7. In sede di contrattazione decentrata, oltre alla possibilita' di una migliore specificazione delle finalita' indicate nel precedente sesto comma saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto dell'articolazione dell'orario di lavoro, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. 8. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario, la turnazione ed il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 9. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti: a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'Amministrazione; b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro; c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita'; d) grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche. 10. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, ed in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative od amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro. 11. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e di 48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno individualmente non consecutivi. 12. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro puo' essere considerato orario di servizio.