Art. 13.
                 Orario di lavoro. Principi generali
 
   1. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
   2.  I  dirigenti  sono  peraltro  tenuti  a  prestare  la  propria
attivita' oltre tale limite senza alcuna corresponsione  di  compenso
per  lavoro straordinario, per una media annua di 10 ore settimanali,
in relazione a tutte le esigenze.
   3. L'orario settimanale di lavoro puo' essere distribuito su 6 o 5
giornate lavorative. Sulla base di accordi  decentrati,  puo'  essere
articolato,   in  termini  di  flessibilita',  turnazione  ed  orario
spezzato, in  modo  da  assicurare  la  fruibilita'  giornaliera  dei
servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane e/o
serali.
   4.  La  prestazione  individuale di lavoro non deve, in ogni caso,
superare l'arco massimo di dieci ore giornaliere.
   5.  L'orario  di lavoro e' controllato con sistemi obiettivi anche
automatici, esclusa ogni forma di tolleranza.
   6.  Nel  rispetto  dell'orario  massimo  giornaliero  previsto dal
precedente quarto comma, la programmazione dell'orario di servizio  e
l'articolazione   dell'orario  di  lavoro  saranno  regolarmente  con
decreto del presidente della giunta  regionale  o  con  deliberazione
dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle
rispettive competenze, sulla base degli accordi raggiunti in sede  di
contrattazione  decentrata,  che dovranno ispirarsi al raggiungimento
delle seguenti finalita':
     a) migliore efficienza e produttivita' dell'Amministrazione;
     b) piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
     c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
     d)   ampliamento   dell'arco  temporale  della  fruibilita'  dei
servizi, con il ricorso preferenziale ad  articolazioni  degli  orari
che   tengano   conto   della   natura   delle  prestazioni  e  delle
caratteristiche funzionali dei servizi che richiedono  orari  diversi
ed anche piu' prolungati;
     e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
   7.  In  sede di contrattazione decentrata, oltre alla possibilita'
di  una  migliore  specificazione  delle   finalita'   indicate   nel
precedente sesto comma saranno individuate le modalita' di attuazione
in concreto dell'articolazione dell'orario di lavoro,  tenendo  conto
delle  realta'  locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli
utenti.
   8.  Gli  istituti  riguardanti  la  flessibilita'  dell'orario, la
turnazione ed il tempo parziale possono anche coesistere al  fine  di
rendere  concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione
dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
   9.   A  tal  fine  gli  accordi  decentrati  utilizzeranno,  quali
parametri principali per l'articolazione  dell'orario  di  lavoro,  i
seguenti:
     a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve
essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggiore
frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'Amministrazione;
     b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
     c)  miglioramento,  in  termini  di  coordinamento, del rapporto
funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima  struttura
complessa ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';
     d)  grado  di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in
relazione alle caratteristiche socio-economiche.
   10.   Ove   necessario,  qualora  con  le  predette  modalita'  di
articolazione  dell'orario  di  lavoro  non  siano  perseguibili   le
finalita'  connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, ed in
relazione  a  necessita'  esattamente  prevedibili   quali   scadenze
legislative  od  amministrative  che  comportino  maggiori carichi di
lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale  dell'orario
di lavoro.
   11.  La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti
di 24 ore minime e di 48 massime settimanali, deve  riferirsi  ad  un
periodo  massimo non superiore a mesi 4 nell'anno individualmente non
consecutivi.
   12.  In  nessun  caso  il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro
puo' essere considerato orario di servizio.