Art. 14. Articolazione dell'orario in termini di flessibilita' 1. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' purche' pero' sia assicurata, nel nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unita' organica. 2. L'adozione dell'orario flessibile presuppone una nalisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dall'unita' organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse collegate, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio e' collocato. 3. Qualora venga adottato l'orario flessibile, in sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni dell'orario. Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri e limiti: a) l'introduzione dell'orario flessibile e' consentita a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che la flessibilita' comunque non incida sugli orari predeterminati e comunicati all'utenza di apertura degli uffici al pubblico; b) in ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato. Tale fascia, comunque, non potra' essere inferiore ai due terzi dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi; c) in sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel presente articolo dovranno essere definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegate funzionalmente con carattere di indispensabilita' con l'attivita' complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile; d) l'orario flessibile, in alcuni casi specifici, puo' riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri casi, quando cioe' sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro, puo' essere attuato per gruppi di partecipazione; e) le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.