Art. 14.
        Articolazione dell'orario in termini di flessibilita'
 
   1.  L'orario  flessibile  consiste  nell'anticipare  o posticipare
l'orario di inizio del lavoro ovvero  nell'anticipare  o  posticipare
l'orario  di  uscita o nell'avvalersi di entrambe le facolta' purche'
pero'  sia  assicurata,   nel   nucleo   centrale   dell'orario,   la
contemporanea  presenza  di  tutto il personale addetto alla medesima
unita' organica.
   2.  L'adozione  dell'orario flessibile presuppone una nalisi delle
caratteristiche   dell'attivita'    svolta    dall'unita'    organica
interessata  a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario
di servizio provoca  o  puo'  provocare  nei  confronti  dell'utenza,
ovvero sui rapporti con altre unita' organiche funzionalmente ad esse
collegate,  nonche'  delle  caratteristiche  del  territorio  in  cui
l'ufficio e' collocato.
   3.   Qualora  venga  adottato  l'orario  flessibile,  in  sede  di
negoziazione  decentrata   saranno   determinate   le   articolazioni
dell'orario.  Dovranno comunque essere osservati i seguenti criteri e
limiti:
     a)   l'introduzione   dell'orario  flessibile  e'  consentita  a
condizione che negli uffici  siano  possibili  obiettivi  e  rigorosi
controlli,  anche  di tipo automatico, sulle presenze in servizio del
personale e che la flessibilita'  comunque  non  incida  sugli  orari
predeterminati  e  comunicati  all'utenza di apertura degli uffici al
pubblico;
     b) in ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle
turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia
oraria  individuata  in  sede  di  accordo  decentrato.  Tale fascia,
comunque, non  potra'  essere  inferiore  ai  due  terzi  dell'orario
giornaliero,  fatte  salve  le  esigenze  di  assicurare  particolari
servizi;
     c)  in  sede  di  negoziazione  decentrata,  tenendo  presenti i
criteri indicati nel presente articolo dovranno  essere  definite  le
aliquote  di  personale  addetto  ai  servizi  strumentali  e di base
(custodia, archivi correnti,  centralini  e  simili)  che,  collegate
funzionalmente  con  carattere  di  indispensabilita' con l'attivita'
complessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile;
     d)   l'orario   flessibile,   in  alcuni  casi  specifici,  puo'
riguardare tutto il personale di una unita' organica, in altri  casi,
quando  cioe'  sia  necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti
dell'organizzazione del lavoro, puo' essere  attuato  per  gruppi  di
partecipazione;
     e)  le  ore  di  servizio prestate a completamento di orario non
danno  luogo  alla  corresponsione  di  alcun  tipo   di   emolumento
aggiuntivo.