Art. 15.
          Articolazione dell'orario in termini di turnazioni
 
   1.  Per  le esigenze di funzionalita' riconducibili alla copertura
degli orari di servizio, possono essere istituiti  turni  giornalieri
di lavoro.
   2.  I  turni  sono  caratterizzati  dalla  rotazione ciclica degli
addetti in prestabilite articolazioni di orario.
   3.  I  turni  diurni possono essere attuati in strutture operative
che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11  ore.
   4.  L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia
fruibilita'  dei  servizi  aperti  al   pubblico   ed   il   migliore
sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturi non potranno
essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo,  comunque,
salve  le  esigenze  strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da
calamita' od eventi naturali.
   5.  Nel  caso  di  orario  organizzato su due, tre o quattro turni
giornalieri le maggiorazioni di cui al successivo art.  16  competono
soltanto  in  caso  di  effettiva  rotazione  almeno  settimanale del
personale impegnato nel turno.