Art. 15. Articolazione dell'orario in termini di turnazioni 1. Per le esigenze di funzionalita' riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro. 2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. 3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore. 4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la piu' ampia fruibilita' dei servizi aperti al pubblico ed il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturi non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamita' od eventi naturali. 5. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri le maggiorazioni di cui al successivo art. 16 competono soltanto in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.