Art. 16.
                     Maggiorazioni per turnazioni
                 orario ordinario, notturno e festivo
 
   1.   La   tariffa   oraria   del  lavoro  effettivamente  prestato
nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:
     a) 5 per cento per la fascia oraria diurna;
     b)  20  per  cento  per  la  fascia  oraria notturna ed i giorni
festivi;
     c) 30 per cento per la fascia festiva notturna.
   2. Ai fini del precedente comma, l'orario notturno va dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo;
   3.   Il   controllo  della  regolarita'  dello  svolgimento  delle
turnazioni sara' effettuato con sistemi obiettivi e  rigorosi,  anche
di tipo automatico.
   4. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria
per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella  misura  del
20  per  cento  e  quella  per  lavoro ordinario festivo-notturno, e'
fissata nella misura del 30 per cento.
   5.  Il  trattamento  di  cui  ai  commi  precedenti  e' sostituito
dall'indennita'  di  cui  all'art.  20,  primo  comma,  della   legge
regionale 11 gennaio 1985, n. 6.