Art. 16. Maggiorazioni per turnazioni orario ordinario, notturno e festivo 1. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue: a) 5 per cento per la fascia oraria diurna; b) 20 per cento per la fascia oraria notturna ed i giorni festivi; c) 30 per cento per la fascia festiva notturna. 2. Ai fini del precedente comma, l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; 3. Il controllo della regolarita' dello svolgimento delle turnazioni sara' effettuato con sistemi obiettivi e rigorosi, anche di tipo automatico. 4. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo e' fissata nella misura del 20 per cento e quella per lavoro ordinario festivo-notturno, e' fissata nella misura del 30 per cento. 5. Il trattamento di cui ai commi precedenti e' sostituito dall'indennita' di cui all'art. 20, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6.